1. I benefìci economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1o novembre 1992, i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di