Art. 2.

      1. I benefìci economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
      2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1o novembre 1992, i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di

 

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cui al medesimo comma con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992.